L'Inps ha fornito chiarimenti sulle somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità, specificando quali misure possono essere computate nel reddito familiare complessivo, ai fini della richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF). Con il messaggio n.2767, pubblicato il 18 luglio scorso, l'Istituto ha prima riepilogato le prestazioni interessate - premio di 800 euro per la nascita o adozione di figli a partire dal 2017; assegno mensile di natalità (c.d. bonus bebè) per i figli nati dal 2015 al 2019; reddito di garanzia, contributo famiglie numerose e assegno regionale per il nucleo familiare per gli appartenenti alla Provincia Autonoma di Trento e alla Regione autonoma Trentino Alto Adige - per poi precisare che sia l’assegno di natalità che il premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF. Il reddito di garanzia e il contributo famiglie numerose, invece, in quanto misure di natura assistenziale, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti così come per l'assegno regionale per il nucleo familiare, a cui si applica il regime fiscale dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
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