Dopo la pubblicazione del decreto Anpal n. 311 del 12 luglio 2019, che ha recepito le novità legislative introdotte dal cd. Decreto Crescita convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, arriva il via libera definitivo anche dall’Inps per l’estensione dello sgravio contributivo dell’Incentivo Sviluppo Sud. La piena operatività giunge con la circolare n. 102 del 16 luglio 2019.Nel documento l’Istituto precisa che possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2. L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro, privati e liberi professionisti, per assunzioni effettuate: nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).
I datori di lavoro - prima di compensare i contributi previdenziali in F24, sia arretrati (da gennaio a giugno 2019) che successivi (da luglio 2019 in poi) - dovranno compilare e inoltrare all’Inps una domanda telematica preliminare, denominata “IOSS” e disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, per conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse. Se le verifiche dell’Inps hanno avuto esito positivo, il datore di lavoro ha 10 giorni di calendario per comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Nei primi dieci giorni dalla data della circolare, e fino al 26 luglio, tutte le richieste saranno elaborate contemporaneamente ma l'Inps precisa che le domande riguardanti assunzioni e trasformazioni già avvenute (fino al 15 luglio) saranno gestite nell'ordine cronologico di decorrenza del contratto di lavoro, mentre per i rapporti di lavoro successivi si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”, lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Possono essere assunti:
- lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
- lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Sono incentivate le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Inoltre, lo sgravio contributivo opera anche in caso di rapporti a tempo parziale.
Restano, invece, esclusi dallo sgravio del Bonus Sud: il lavoro domestico, intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e, infine, i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La circolare ricorda inoltre importo e durata dell’incentivo, condizioni e requisiti subordinati alla fruizione, cumulabilità dello sgravio e modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo.
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