C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, Irap ed Iva dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. A chiarire le novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita) è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.64/E. Sono interessati dalla proroga dei versamenti – si legge - i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
-. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA. Dunque, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
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