Con la risposta all’interpello n. 181 del 4 giugno, l’Agenzia delle Entrate interviene sul caso di una contribuente che, dopo aver ceduto la propria quota di partecipazione in una s.n.c., intende aprire una partita IVA svolgendo la medesima attività della società di cui possedeva la quota e aderendo al regime forfetario. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la partecipazione in una società di persone, detenuta al 31 dicembre 2018 e ceduta nel corso del 2019, non preclude l’accesso del contribuente al regime forfetario nello stesso periodo d’imposta.
Sotto la lente dell’Agenzia, la causa ostativa al regime agevolato prevista dalla Legge n. 190/2014 e modificata dalla Legge di Bilancio 2019 che stabilisce che, qualora il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo e le ceda entro la fine dell’anno precedente, potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, qualora il contribuente si trovasse, come nel caso in esame, in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda, come nel caso rappresentato in istanza, a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019. Va da sé - aggiunge l’Agenzia - che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate, sul riscontro delle quali rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Notizie correlate: Regime forfettario e somministrazione di lavoro - 23° Forum Lavoro/Fiscale: pagina speciale - Novità fiscali Legge di Bilancio 2019: AE scioglie i dubbi - Datore di lavoro in regime forfettario