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Lunedì, 03 Giugno 2019 16:23

INL: l’accertamento prevale sulla conciliazione

L’accertamento retributivo degli ispettori del lavoro prevale sulla conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore. Così come, in caso di accertamento, l’unica conciliazione ammessa è quella monocratica presso le sedi dell’Ispettorato del Lavoro mentre le altre possono essere fatte valere solo in sede giudiziale. È quanto emerge dalla nota n. 5066 dell’INL dello scorso 30 maggio con cui si forniscono chiarimenti sui casi di possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, e le procedure di conciliazione svolte presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 410 c.p.c., in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. o nelle forme della risoluzione arbitrale ai sensi dell’art. 412 c.p.c.

La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo - sottolinea l’Ispettorato - non può non avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, oltre ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009 in materia di conciliazione monocratica ex art. 11, l’INL richiama la circolare n. 24/2004 del Ministero del Lavoro secondo cui la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989). Non appare dunque possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12 del D. Lgs. n. 124/2004, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva. Quindi, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.

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