Le misure introdotte dalla legge n.26/2019, che modificano la disciplina del visto di conformità per punire gli errori commessi da professionisti e CAF abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni si applicano all’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019 (anno d'imposta 2018). Così l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.12 del 24 maggio 2019, che chiarisce l'applicazione delle nuove norme, precisando che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Secondo l'Agenzia, il professionista intermediario o il CAF che, dopo la trasmissione del modello, riscontri errori che comportino l'apposizione di un visto infedele è tenuto ad avvisare il contribuente per procedere all'invio della rettifica all'Agenzia delle Entrate mediante il modello 730 relativo al periodo di imposta da modificare. La trasmissione, però, può avvenire solo nel caso in cui non sia stata già contestata l'infedeltà del visto. Se il contribuente non intende presentare una nuova dichiarazione, l'intermediario o il Centro di Assistenza Fiscale può comunicare all'Amministrazione i dati rettificati, ma anche in questo caso l'infedeltà non deve essere già stata contestata. Nella circolare si specifica, inoltre, che in entrambi casi la responsabilità dell'intermediario è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata oppure, per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018, alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.
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