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Giovedì, 16 Maggio 2019 10:00

Premi di produttività e contributo aggiuntivo IVS

I datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS), introdotta dal D.L. n. 50/2017 e disciplinata dalla circolare Inps n.104/2018, applicano tale riduzione anche all’aliquota dello 0,50% della retribuzione imponibile prevista dall’articolo 3 della Legge n. 297/1982 come contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro. La precisazione è contenuta nel messaggio Inps n. 1817 del 10 maggio.

L’Istituto segnala anche che, in considerazione del fatto che il comma 16 del citato articolo 3 della L. n. 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo dello 0,50%, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.

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