Nessun silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione all'installazione e utilizzo nei luoghi di lavoro degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n.300/1970 e successive modificazioni. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro nell'interpello n.3/2019 in risposta all'istanza presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisando che la stessa norma non consente l'installazione e l'utilizzo degli impianti di controllo senza un atto espresso di autorizzazione sia di carattere negoziale, come un accordo sindacale, sia di carattere amministrativo, come un provvedimento, per via della disuguaglianza di stato tra datore di lavoro e lavoratori. Infatti, le disposizioni contenute all'art. 4 affidano, in primis, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
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