Meglio licenziare che demansionare. Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 10023 del 10 aprile 2019, la soppressione della posizione lavorativa può infatti giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non il totale demansionamento.
Il caso: una società, a seguito della soppressione della posizione lavorativa, decide di proseguire il rapporto di lavoro lasciando il dipendente senza mansioni per ricercare una soluzione alternativa al licenziamento. Il Tribunale, accertando il demansionamento del dipendente, condanna l’azienda a risarcire il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivato dalla totale privazioni delle mansioni concretizzatasi «dal luglio 2005 sino alla data del licenziamento. Decisione confermata sia dalla Corte d’appello che dalla Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, la privazione delle mansioni lede i diritti inerenti alla persona del lavoratore oggetto di tutela costituzionale e, pertanto, non può essere considerata un’alternativa neppure al licenziamento.
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