La ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi nei Comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, dovrà avvenire dal prossimo 1° giugno 2019. I pagamenti, invece, sarebbero dovuti avvenire dal 31 gennaio 2019. A darne notizia è l'Inps, con la circolare n.48 del 2019, intervenendo a disciplinare la proroga stabilita dalla Legge di Bilancio 2019. La manovra, infatti, ha introdotto nuovi interventi in favore delle popolazioni del Centro Italia interessate dai terremoti degli anni scorsi.
Nello specifico, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dallo stesso mese. Con successivo messaggio, invece, l'Istituto fornirà istruzioni per versare i contributi sospesi in un'unica soluzione, entro il 1° giugno 2019 oppure mediante rateazione, sempre fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2019. Prorogata, inoltre, la sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive fino al 31 dicembre 2019, con conseguente ripresa dei pagamenti al 1° gennaio 2020.
All'interno del documento anche le istruzioni operative per fruire delle agevolazioni previdenziali previste per la "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia": l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in questo caso viene riconosciuto anche per i periodi di imposta 2019-2020. L'Istituto rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Mnistero dello Sviluppo Economico 10 aprile 2013, che prevedono una riduzione dei versamenti, che dovranno essere effettuati con il modello “F24” da inviare esclusivamente online attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) e da utilizzare in compensazione con i codici tributo istituiti dall’Agenzia stessa. "I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE - si legge nella circolare - possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (da 2017 a 2020). Sono compresi altresì i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici in epigrafe, rientranti nell’arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata alla data del 1° giugno 2019". L'Istituto precisa, infine, le diverse categorie di contribuenti interessati: aziende con dipendenti, aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, Gestione separata committenti, Gestione separata liberi professionisti, aziende agricole con dipendenti e autonomi.
Notizie correlate: "Sisma bonus", la guida Agenzia Entrate - Maltempo in Veneto: dal CPO di Treviso un aiuto concreto - Sisma: ripresa pagamenti entro il 1° giugno 2019