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Mercoledì, 20 Marzo 2019 10:29

Maggiorazione sanzioni: chiarimenti su recidiva

Con nota n. 2594 del 14 marzo 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori precisazioni riguardo l'individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della Legge di Bilancio 2019. La presente nota segue l’emanazione della circolare n. 2 dello scorso 14 gennaio, con la quale è stato illustrato il nuovo apparato sanzionatorio, e la successiva nota n. 1148/2019 riguardante la recidiva che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicare alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro.

In particolare, l'INL precisa che gli illeciti rilevanti ai fini del raddoppio delle sanzioni per recidiva sono quelli commessi nei tre anni precedenti a un nuovo illecito, anche prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della Legge Bilancio 2019, che ha previsto la revisione delle sanzioni). L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Questo perché, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte risalenti eccessivamente nel tempo, in contrasto con i principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche e con la specifica ratio della norma (la "recidiva"), che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale.
La recidiva - specifica la nota -  va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni siano commesse da trasgressori diversi. Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo.

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