Con l’istruzione operativa del 12 marzo 2019, l’Inail fornisce ulteriori chiarimenti sui termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019, alla luce di quanto disposto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e delle prime indicazioni sull’autoliquidazione 2019 fornite dall’istituto con la circolare n. 1/2019.
Le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018 o nei mesi precedenti - precisa l’Inail - devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019. Dunque, il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione è quello stabilito dal DPR n. 1124/1965, secondo cui la comunicazione deve essere effettuata compilando il modello 1031 disponibile sul sito dell’Istituto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio. Le imprese che, invece, hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 devono calcolare anche il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019. Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018, così come il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, è stato differito dalla Legge n. 145/2018 al 16 maggio 2019. Pertanto, entro tale data si dovranno comunicare sia le retribuzioni 2018 che le retribuzioni 2019.
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