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Mercoledì, 13 Marzo 2019 17:28

Bonus ricerca e sviluppo non cedibile

Il bonus ricerca e sviluppo, che non viene trasferito in occasione della cessione del ramo d’azienda, non può né essere venduto a terzi, richiesto a rimborso o ceduto ad altra società di capitali. Tale credito, infatti, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da parte dell’impresa che ha effettivamente sostenuto la spesa agevolata. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 72 pubblicata lo scorso 8 marzo. Tale credito, non potendo essere chiesto a rimborso, non può essere ceduto ai sensi dell’art. 43-bis D.P.R. 602/1973 né ex art. 1260 c.c.

“Il trasferimento della titolarità - si legge - è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. Circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E), successione per decesso dell'imprenditore individuale (cfr. Risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140/E), scissione (cfr. Risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato (…) l’istante all’atto della cessione del ramo d’azienda ha scelto di non avvalersi di tale facoltà, con la conseguenza che il credito rimasto nella sua disponibilità non può ora essere ceduto a terzi”.

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