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Lunedì, 11 Marzo 2019 17:17

Per esigenze produttive si può licenziare chi è in congedo

Legittimo il licenziamento intimato, al termine della procedura di riduzione del personale, al lavoratore in congedo straordinario per assistere il padre affetto da grave disabilità, fruito ai sensi dell’art.42, comma 5, del D. Lgs. n. 51 del 2001. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5425 del 25 febbraio 2019 nella quale, confermando la decisione d’appello, la Suprema Corte rileva che il provvedimento non è in contrasto con il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave statuito dall’art.4, comma 2, della Legge n. 53/2000.

La norma della Legge n. 53 - spiega la Corte - impedisce unicamente di procedere a un licenziamento che sia riconducibile alla fruizione del congedo medesimo, avendo la finalità “sociale” di garantire al lavoratore un trattamento economico e assistenziale per tutto il periodo di assistenza. Nel caso in esame, invece, il provvedimento era l’esito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge. n. 223 del 1991, legittimo poiché motivato da ragioni che attengono al business aziendale e all' organizzazione produttiva. Resta invece irrisolta la questione della decorrenza degli effetti del licenziamento rispetto al congedo straordinario, che non era stato interamente goduto dal lavoratore. La Cassazione non si esprime nel merito, rilevando che la problematica non era stata prospettata nei precedenti gradi di giudizio.

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