Con la circolare n. 35 del 5 marzo 2019 l’Inps illustra la misura a sostegno del reddito prevista dall’articolo 4-ter del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. La circolare fornisce, inoltre, le modalità operative per la trasmissione all’Inps, da parte della Regione Liguria, dei decreti di concessione del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture territoriali.
Per l’anno 2018 - si legge - l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a € 10,22, comprensivo di copertura figurativa e ANF. In riferimento alle istruzioni operative, la circolare chiarisce che la Regione Liguria, verificati i requisiti d'accesso, dovrà trasmettere all’Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati delle relative domande aziendali (modello “SR100”). La trasmissione dovrà avvenire per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “18130”, appositamente istituito. Successivamente, le aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali INPS di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Le indennità, in particolare, sono concesse con decreto della Regione, che provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La Regione, insieme al decreto di concessione, invierà la lista dei beneficiari all’Istituto previdenziale, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Per tale indennità non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Hanno diritto al beneficio i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Come per i lavoratori dipendenti, l’indennità viene concessa con decreto della Regione Liguria. Dunque, i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alla Regione Liguria.
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