L’Inps ha emanato la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, con la quale fornisce le indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in materia di fondi di solidarietà circa la facoltà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
La presentazione della domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - si legge nella circolare - è limitata al triennio 2019 - 2021 e può essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto). L'istanza può essere inviata esclusivamente in via telematica dal sito dell’Istituto - tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID o CNS. Inoltre, può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile. Inoltre, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare (Allegato n. 2). L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
In riferimento al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età, in base al comma 6 dell’articolo 20 del DL n. 4/2019, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’Istituto chiarisce poi che i fondi di solidarietà provvederanno al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi, per consentire l’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. A tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, deve acquisire le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Restano esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico.
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