Modificata ad opera della legge di Bilancio 2019, la disciplina relativa al regime forfettario (art. 1 legge n. 190/14 c. 54-89), Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro spiega le particolarità. I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Tra le modifiche spicca il fatto che non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l’aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori. Tale modifica, necessita di alcune valutazioni circa il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente.
A tal proposito il c.69 dell’art. 1 legge n. 190/14, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta affermando che non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte.
La busta paga dei lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori forfettari, dovrà indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali. Il datore forfettario, come prevede la norma, dovrà riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto. In particolare, dovrà compilare il quadro RS dell’Unico: i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi (per ciascun soggetto percettore). Fondazione studi ritiene che i contribuenti in regime forfettario dovranno compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770. Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici.
Resterà, dunque, in capo al lavoratore l’onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno fiscale competente.