///**/
Lunedì, 14 Gennaio 2019 16:45

Gestione separata, nuove regole dall’INPS

Il diritto all’indennità di maternità o paternità prescinde dall’effettiva astensione lavorativa. Con la circolare n. 109/18, l’INPS fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di indennità di maternità e paternità e congedo parentale in favore di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 81/17 al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs n. 151/01). Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato la legge ha, infatti, riconosciuto il diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa. Le domande per usufruire del beneficio devono essere presentate in modalità telematica.

A tal fine, l’applicazione “Domande di maternità online”, disponibile sulla Intranet dell’istituto nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è stata aggiornata per consentire l'acquisizione di periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia, o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. In caso di parto fortemente prematuro (quello avvenuto prima dell’inizio del periodo indennizzabile) e di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto di tali eventi, superi i 5 mesi e un giorno.Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi in flessibilità durante i periodi di maternità/paternità non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica (la lavoratrice deve comunque acquisirla e produrla al committente). Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto (nella domanda telematica) la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei 3 mesi di contribuzione, che coincide con i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. In caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, permane, invece, l’obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione. Pertanto, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l’Istituto non erogherà la relativa indennità. Info dai Consulenti del Lavoro.