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Giovedì, 07 Marzo 2019 12:45

Amianto: benefici con ricongiunzione contributiva

Con la circolare n. 34 del 2019 l’Inps, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, precisa che la ricongiunzione contributiva fa maturare il diritto alla pensione anticipata con i benefici previsti per gli ex lavoratori esposti all’amianto. Nel documento l’Istituto fornisce chiarimenti sulla norma dell’art. 1, comma 279, della Legge di Bilancio 2019 che estende l’ambito soggettivo di applicazione degli interventi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) a favore degli ex occupati presso imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e che siano affetti da patologia asbesto-correlata, di cui all’articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione in argomento – spiega l’Istituto – consente di applicare i benefici previdenziali anche i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di trenta anni, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria. In ogni caso, la pensione non potrà avere una decorrenza anteriore al 2 gennaio di quest’anno, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze dei trattamenti anche all’interno del mese, ovvero dal 1° febbraio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza dei trattamenti a inizio mese.

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