L’Inps ha pubblicato, sul proprio sito internet, il modulo di domanda per riscattare i periodi non coperti da contribuzione (c.d “pace contributiva”), così come previsto dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. Per il triennio 2019/2021 gli iscritti alla gestione ordinaria e alla gestione separata dell’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (soggetti che non hanno alcun versamento contributo prima del 31 dicembre 1995), hanno facoltà di riscattare eventuali «buchi contributivi» dal 1° gennaio 1996.
Il riscatto può riguardare un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi. L’onere è detraibile dall’imposta lorda, da parte di chi l’ha sostenuto, nella misura del 50% in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Per avere accesso al riscatto bisognerà inviare una domanda, debitamente compilata e firmata, all’ufficio Inps territorialmente competente.
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