Dopo la pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato ieri sul proprio sito nuove informazioni per la compilazione delle istanze per il riconoscimento dell'indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2018. Il termine per la presentazione delle domande, da inviare esclusivamente attraverso il sistema telematico "CIGS online", scade giovedì 28 febbraio.
La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha integrato le istruzioni già pubblicate con alcuni elementi chiarificatori:
- l'indennità è concedibile esclusivamente ai marittimi imbarcati su unità da pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca;
- gli Uffici marittimi verificheranno l'effettivo arresto delle attività di pesca con ogni strumento utile, anche in analogia con gli strumenti di controllo già previsti per le verifiche di competenza, nell'ambito dell'erogazione dei fondi FEAMP;
- il Reparto Pesca Marittima, qualora necessario, predisporrà ulteriori procedure, al fine di acquisire una precisa situazione meteomarina, relativa all'anno 2018, a beneficio esclusivo degli Uffici Marittimi Territoriali;
- con riferimento all'art. 2 comma 3 lett. a) del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018, si specifica che l'indennità verrà riconosciuta per il periodo continuativo dell'arresto temporaneo obbligatorio e per le sole misure tecniche effettuate successivamente a detto arresto;
- con riferimento all'art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018 si ribadisce che, in caso di soci proprietari dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte dell'autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la Società proprietaria, sia essa di persone che di capitali;
- con riferimento all'articolo 4 comma 2 lett. i) del Decreto Interministeriale n. 24 del 28/12/2018 si specifica che la consegna dei documenti di bordi è da considerarsi solo per "l'arresto temporaneo obbligatorio" di cui al D.M. MIPAAFT n. 6908 del 20/07/2018 e successive modifiche e integrazioni".
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