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Martedì, 12 Febbraio 2019 11:53

Durata del contratto di solidarietà in regime di cambio appalto

Il cambio di appalto interrompe la durata del contratto di solidarietà, quindi il limite massimo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale riferito all’unità produttiva ceduta – pari a 36 mesi nel quinquennio mobile secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 148 del 2015 -, deve essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante. E’ quanto chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 1 del 2019, rispondendo ad alcune organizzazioni sindacali.

Il Ministero precisa che, qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà l’azienda subentrante è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. Il conteggio dei mesi di Cigo o Cigs fruiti – si spiega - è riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate. Il Ministero ricorda infine che, ai sensi dello stesso Decreto n. 148, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda ma, nell’ipotesi di cambio appalto, i 90 giorni si calcolano tenendo conto anche dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati nella medesima attività appaltata, a prescindere dal passaggio di datore di lavoro.

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