Il cambio di appalto interrompe la durata del contratto di solidarietà, quindi il limite massimo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale riferito all’unità produttiva ceduta – pari a 36 mesi nel quinquennio mobile secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 148 del 2015 -, deve essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante. E’ quanto chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 1 del 2019, rispondendo ad alcune organizzazioni sindacali.
Il Ministero precisa che, qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà l’azienda subentrante è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. Il conteggio dei mesi di Cigo o Cigs fruiti – si spiega - è riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate. Il Ministero ricorda infine che, ai sensi dello stesso Decreto n. 148, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda ma, nell’ipotesi di cambio appalto, i 90 giorni si calcolano tenendo conto anche dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati nella medesima attività appaltata, a prescindere dal passaggio di datore di lavoro.
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