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Giovedì, 07 Febbraio 2019 12:25

Il rider è autonomo ma con tutele da dipendente

Il rider è un lavoratore autonomo ma ha diritto alle tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti perché va inquadrato in un “terzo genere” al quale si applica l’art. 2 del D.Lgs n. 81/2015 (Jobs Act) sulle collaborazioni organizzate dal committente. È quanto emerge dalla sentenza n. 26 del 2019 della Corte d’Appello di Torino.

Il caso: alcuni ciclofattorini, impegnati nelle consegne a domicilio per una nota piattaforma digitale di prenotazioni online, citano in giudizio la società committente con cui avevano siglato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Torino dà ragione al datore di lavoro, ma la Corte d’Appello è di diverso avviso. Secondo il Giudice di secondo grado, infatti, il lavoro di rider presenta tutti i requisiti previsti dal Jobs Act per le collaborazioni organizzate dal committente, alle quali – recita l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 – si applicano le norme del lavoro subordinato se la prestazione è personale, continuativa e le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.  

Per la Corte d’appello, non vi è nessun dubbio sulla personalità della prestazione del rider, mentre la continuatività della prestazione è soddisfatta dalla non occasionalità e reiterazione del tempo delle consegne. Infine, l’etero-organizzazione del lavoro viene ravvisata nel fatto che è la società committente a stabilire la turnistica e i tempi di consegna. Dunque, pur restando “tecnicamente autonomo”, il rapporto è regolato come subordinato “per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza”.

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