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Mercoledì, 30 Gennaio 2019 08:44

Modello 730-4: cessazione delega intermediario

La Pec con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noto al sostituto d'imposta che il suo Consulente del Lavoro, autorizzato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4, ha comunicato la risoluzione del rapporto di delega, impone al datore di lavoro di provvedere all'aggiornamento dell'indirizzo telematico. Qualora il sostituto non adempia, l'Agenzia provvederà alla cancellazione dell'indirizzo dell'intermediario, con la conseguenza che il sostituto sarà tenuto in sede di trasmissione delle CU, entro il 7 marzo, a compilare il quadro CT della certificazione unica (non essendo più possibile avvalersi del modello CSO). A fornire alcuni chiarimenti circa la problematica della cessazione dall'incarico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4 e la procedura da attuare qualora il sostituto d’imposta non abbia provveduto ad inviare la comunicazione di variazione della sede telematica dove ricevere tali modelli, è la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Alcuni sostituti d’imposta - si legge nel documento - non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. Ciò comporta un’interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio. A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, dunque, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, per comunicare il nuovo indirizzo telematico il sostituto sarà tenuto a compilare il quadro CT in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche.

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