Con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità applicative per la definizione agevolata delle violazioni oggetto dei processi verbali di constatazione, redatti dall’Agenzia stessa o dalla Guardia di Finanza e consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore delle norme dell’articolo 1 del “Decreto Fiscale” n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018.
Per avvalersi della definizione agevolata il contribuente dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni e versare quanto dovuto, in unica soluzione o in prima rata, utilizzando per il pagamento tramite modello F24 i codici tributi istituiti con la Risoluzione n. 8/E del 23 gennaio. ln un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia spiega che, in caso di pagamento rateale, il versamento potrà essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo e quelle successive alla prima dovranno essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sono regolarizzabili - ricorda l’Agenzia - tutte le violazioni sostanziali in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe riferite ad un singolo periodo d’imposta, anche nel caso in cui la dichiarazione risulti omessa o qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta. Le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 9 del D.L. n. 119/2018.
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