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Venerdì, 01 Febbraio 2019 08:21

Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro, attestazioni entro il 28 febbraio 2019

Entro il 28 febbraio 2019, a conclusione del biennio 2017-2018, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, corredata dall'elenco sia delle attività formative da lui tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti, fatta eccezione per quelli già registrati  sul sito di Teleconsul.  La mancata presentazione costituisce illecito disciplinare. 


Regole alla base della FCO

Sono soggetti all'obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo. È obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti. Per i consulenti neo iscritti  l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.

Ricordiamo anche che, ai fini del conseguimento dei crediti, oltre a seguire gli eventi organizzati "in aula" dai singoli Consigli Provinciali, un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi, che prevede anche la modalità di formazione e-learning.
 

Documentazione

Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell'autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale.

Domanda di riproporzionamento dei crediti

Dichiarazione integrativa FCO 2017-2018

Dichiarazione della formazione svolta

Tabella per il riepilogo degli eventi non rilevati con il DUI