Le imprese che adottano il regime cassa, ai fini della fruizione delle detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica o di adeguamento antisismico, devono certificare le spese sostenute nel momento dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario o postale effettuato secondo i termini di legge. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 46 del 23 ottobre, nel quale si precisa inoltre che ciò vale anche nell'ipotesi di esercizio dell'opzione della contabilità semplificata per imprese minori ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del D.P.R. n.600/1973.
L’Agenzia ricorda che per entrambe le tipologie di detrazioni vige l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, mediante lo strumento del bonifico. Il Legislatore ha escluso da tale obbligo solo le imprese in contabilità ordinaria “poiché – si legge nell’interpello - l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario”. Il regime di cassa per le imprese minori impone invece di contabilizzare le entrate e le uscite al momento dell'effettiva percezione o corresponsione del saldo economico, sia in contabilità semplificata che nell' ipotesi di passaggio alla contabilità ordinaria. Dunque, per fruire delle detrazioni occorre in ogni caso certificare l’esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile e il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui il pagamento è stato effettuato.
Notizie correlate: Sisma, proroga adempimenti al 31 gennaio 2019 - Eco e sisma bonus, nuovi chiarimenti sul credito d'imposta - Ecobonus regole per cessione del credito d'imposta