Senza un periodo minimo di formazione, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è illegittimo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21711 depositata lo scorso 6 settembre, esaminando il caso di una lavoratrice con mansioni di portalettere, licenziata il primo giorno di lavoro all'esito di una prova di idoneità alla conduzione del mezzo aziendale fornitole in dotazione.
La Corte evidenzia che la lavoratrice aveva partecipato ad un corso di formazione di appena due ore e non di almeno tre giorni, come previsto dal contratto collettivo di riferimento a garanzia della professionalità del lavoratore. Essendo stata licenziata il giorno stesso dell'assunzione, peraltro, la lavoratrice non era stata messa "nelle condizioni di esprimere compiutamente le proprie capacità professionali". In tale ottica, il recesso aziendale viola la funzione stessa della prova, di cui all'art. 2096 del codice civile, che serve all'azienda non solo per verificare le qualità del lavoratore, ma anche per delinearne la personalità in relazione all'adempimento della prestazione e all' intero assetto organizzativo e produttivo interno.
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