Il Consulente del Lavoro nelle attività di trattamento dei dati dei propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi non potrà che assumere la qualifica di titolare o co-titolare del trattamento. È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nella circolare n. 1150 del 23 luglio 2018 che ha specificato il ruolo dei Consulenti del Lavoro nell'ambito della posizione professionale rispetto agli adempimenti in materia di lavoro ai fini dei nuovi obblighi sulla privacy introdotti dal Regolamento UE 2016/679. Il documento del 23 luglio 2018 è stato ripreso e confrontato con il regolamento europeo da "Guida al Lavoro", il settimanale de "Il Sole 24 Ore" in edicola lo scorso 21 settembre.
Nella circolare - si commenta nell'articolo - il Consiglio Nazionale chiarisce che la nuova disciplina deve essere interpretata alla luce dell'autonomia della professione, riconosciuta dalla Legge n. 12/1979 istitutiva dell'Ordine e, ancor di più, dal mandato professionale sotteso, "in forza del quale, secondo il dettato normativo, il datore di lavoro affida totalmente gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, nell’ambito di una prestazione professionale autonoma". Il Consulente del Lavoro non potrà, quindi, che assumere la qualifica di titolare oppure di co-titolare del trattamento. Quest'ultimo ruolo, definito come "fisiologico" alla professione può essere configurato attraverso un accordo interno - di cui viene proposto un fac-simile - da far sottoscrivere al Consulente del Lavoro e all'impresa cliente.
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