Ai fini delle verifiche reddituali per la cumulabilità con la NASpI, tenuto conto del tetto massimo di 4.800 euro all'anno, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, oppure nel reddito di impresa se tali limiti sono superati.
A precisare che il lavoro agricolo autonomo è cumulabile con la Naspi è l'Inps con il messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018. L'Istituto, dopo aver riepilogato la disciplina vigente, ha fornito le tali istruzioni in seguito alla richiesta di chiarimentio da parte delle Strutture territoriali e dagli intermediari autorizzati.
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