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Lunedì, 17 Settembre 2018 15:20

Appalti e deroghe alla responsabilità

Le deroghe al regime della responsabilità solidale del committente, contenute nei cc stipulati prima del 17 marzo 2017 e negli appalti collegati, non valgono dopo tale data. Il Ministero del Lavoro interviene con l’interpello n.5/18.

L’art. 2 del dl n. 25/17, convertito dalla legge n. 49/17 ha soppresso il periodo dell’art. 29, c. 2, del D.lgs. n. 276/03 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.

L’istante chiedeva di conoscere quale fosse la portata applicativa dell’art.2 citato e se esso abbia o meno natura retroattiva. Secondo il ministero, il previgente art. 29, c. 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Il dl n. 25/17 ha rimosso la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti con effetto dal 17 marzo 2017 senza disciplina transitoria.

Per quanto attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.