Il lavoratore padre può usufruire dei riposi giornalieri per maternità anche se la moglie, lavoratrice autonoma, beneficia contemporaneamente del trattamento economico derivante dalla nascita del figlio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 22177/2018 depositata il 12 settembre 2018.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Inps contro la decisione della Corte d'appello di Torino, che aveva riconosciuto ad un lavoratore dipendente il diritto di godere dei permessi (2 ore al giorno) previsti dall'art. 40 del D. Lgs. n. 151/2001 fino al compimento di un anno di età del figlio mentre la moglie, lavoratrice autonoma, riprendeva il proprio lavoro godendo del trattamento economico di maternità solo nei tre mesi successivi al parto, previsto dall'art. 66 dello stesso decreto legislativo. Respinta, quindi, dalla Suprema Corte la tesi dell'Istituto di previdenza secondo cui la fruizione dei riposi da parte del padre sarebbe alternativa all' indennità per la madre, così come è previsto quando quest' ultima è una lavoratrice dipendente.
La Corte sottolinea che l'articolo 40 del Decreto n. 151 prevede letteralmente la possibilità per il padre di utilizzare i permessi "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente" e, inoltre, non fissa nessun requisito di alternatività fra riposi giornalieri e indennità di maternità, consentendo peraltro alla madre lavoratrice autonoma di rientrare al lavoro in qualsiasi momento dopo il parto. Tutto ciò "trova giustificazione nella diversa condizione lavorativa della lavoratrice autonoma" spiega la Corte, e risulta maggiormente funzionale ad "una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa".
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