I cittadini dell'Unione Europea che soggiornano sul territorio italiano possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro. A precisarlo è l'Anpal nella circolare n. 4 del 29 agosto 2018, nella quale fornisce chiarimenti in merito e sul requisito della “residenza”, contenuto nell' art. 11, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 150/2015, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Su requisito l'Agenzia specifica che lo stesso deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea, di cui all’art. 45 del TFUE, e a quanto stabilito dalla direttiva 2004/38/CE, che consente al lavoratore che abbia cessato la propria attività in uno Stato membro di rimanervi per un periodo superiore a tre mesi. Inoltre, secondo quanto previsto dal Dlgs n.150/2015 all’articolo 1, comma 3, ogni individuo ha diritto ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro. Pertanto, la piena tutela dei cittadini che si muovono all’interno dell’Unione per trovare lavoro si traduce nell'attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale ed europea per la ricerca di un'occupazione.
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