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Giovedì, 09 Agosto 2018 12:17

Permessi Legge 104 e congedo straordinario

L’Inps, con il messaggio 3114 del 7 agosto 2018, fornisce chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 e del congedo straordinario previsto dall’art. 42 co. 5 D.Lgs. 151/2001 relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.

L’art. 33, co. 3, L.n. 104/1992 - si legge nel messaggio - prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Il beneficio, pertanto, può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro nel corso di una giornata festiva o notturno, sebbene quest'ultimo “si svolga a cavallo di due giorni solari”.

L’Istituto fornisce poi la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese e anche quella per quantificare il massimale orario mensile dei permessi. Infine, conclude l’Istituto, i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dalla Legge 104 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa.

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