Con messaggio n. 2937/2018 l’Inps ha fornito le prime istruzioni amministrative per la gestione dell'attività di riesame delle domande di REI (Reddito di Inclusione) pervenute e ha chiarito la suddivisione di competenze fra l’Istituto e i Comuni per la verifica dei requisiti di accesso alla prestazione.
Il richiedente il REI - si legge nel messaggio - può presentare istanza di riesame dopo l'emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita. Il richiedente che intende contestarne l’esito può chiedere il riesame presso la struttura Inps che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla sua ricezione. L’istanza va presentata, alla sede territoriale Inps, in forma cartacea direttamente allo sportello, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito Inps o per posta ordinaria. Il riesame può anche avvenire d’ufficio quando, a seguito di una rinnovata verifica sulla fase istruttoria, emerge una difformità con l’esito di prima istanza o laddove la domanda (accolta in prima istanza) venga successivamente revocata o posta in decadenza. L’esito del riesame viene notificato al richiedente la prestazione.
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