Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. Con circolare n.17/E del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l’emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In particolare, l'Agenzia fornisce spiegazioni su cinque diversi aspetti:
1. I chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 relativamente all’ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
2. il credito d'imposta può essere ceduto anche a Consorzi, Reti di imprese o ai soggetti che ne fanno parte qualora le stesse ditte che effettuano i lavori rientrino nell'aggregazione; resta però il divieto di cessione a istituti di credito e società finanziarie;
3. la cessione della detrazione è possibile anche a favore del subappaltatore o di chi ha fornito i materiali necessari poiché sono soggetti collegati al rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione;
4. il bonus spetta alle imprese che sono parti dello stesso contratto di appalto anche se queste hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili;
5. la valutazione del collegamento con il rapporto che dà diritto alla detrazione per la cessione del credito a soggetti privati deve avvenire sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.
Con la risoluzione n.58/E del 25 luglio l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche.
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