Con la sentenza n. 158 depositata lo scorso 13 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito che il congedo straordinario non influisce sul riconoscimento dell'indennità di maternità, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n.151/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario, previsto dall'art. 42 dello stesso Decreto, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art 4, cooma 1, della Legge n.104/92.
Il caso preso in esame dalla Corte riguarda il riconoscimento dell'indennità di maternità fuori dal rapporto di lavoro e, in particolare, il criterio di calcolo dei 60 giorni, dal quale, finora, non si potevano escludere le giornate di congedo straordinario fruite per assistere familiari con grave handicap. Ora, con questa pronuncia, si stabilisce che anche il congedo straordinario, al pari delle assenze per malattia e infortunio, è da considerarsi "neutro" ai fini del calcolo per il diritto all'indennità di maternità.
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