Sul Corriere.it la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riepiloga la normativa sulle ferie – in particolare diritti e doveri di lavoratori e aziende –, già oggetto della guida operativa acquistabile sul sito e-commerce per una corretta gestione dell’istituto. Le ferie, si ricorda, non possono essere monetizzate: il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa fra 100 e 600 euro se non concede al lavoratore almeno due settimane all’anno di riposo. Il residuo maturato ogni anno, invece, deve essere goduto nei 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione. Ma questa è un'estate segnata dall'emergenza sanitaria. I provvedimenti adottati finora – spiega la Fondazione Studi – hanno spinto i datori di lavoro a favorire la fruizione di ferie e congedi ordinari già nei mesi precedenti, stabilendo che la determinazione del periodo feriale, fermo restando il diritto inalienabile del lavoratore e previa comparazione delle diverse esigenze, spettasse unicamente all'imprenditore. Quest'ultimo, dunque, può così decidere di affiancare al lavoro agile il collocamento unilaterale in ferie del dipendente, specialmente se questo dispone di un accantonamento di notevole entità.
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