L’Inps fornisce le istruzioni operative (messaggio n. 2864/22) riguardanti le modalità di applicazione dell’esonero contributivo per le società cooperative costituitesi dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Possono accedere al beneficio sono le società cooperative costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout). A tali società è già stato già attribuito da parte dell’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato di “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’art. 1, c. 253, legge 234/21”. Il predetto CA è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al MISE la loro costituzione avvenuta entro il 30 giugno, data in cui ha cessato di avere effetti il c.d. Temporary Framework, a cui la misura è subordinata. L’agevolazione consiste in un esonero per 24 mesi (dalla costituzione della coop) dal versamento del 100 % dei contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore. Oltre al codice 8Y, i datori interessati dovranno inoltrare una richiesta all’Inps tramite il cassetto previdenziale (altre agevolazioni) dichiarando la data di costituzione, la forza lavoro, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. Il diritto all’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria deilavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2022. In particolare: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’esonero non verrà riconosciuto se il datore dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione non abbia corrisposto ai dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dei costi sostenuti.Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.