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Lunedì, 04 Luglio 2022 11:56

Indennità di 200 euro a favore di particolari categorie

200 euro erogati in forma automatica solo ad alcune categorie, mentre altre dovranno presentare la domanda. L’indennità una tantum spetta a favore dei soggetti che possano vantare congiuntamente i seguenti requisiti: essere residenti in Italia; essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022; essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000. Danno diritto al bonus i trattamenti: di pensione o assegno sociale; di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti; trattamenti di accompagnamento alla pensione. L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’Inps o dall’Ente previdenziale individuato dall’Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati. Al fine di determinare il reddito fiscale 2021, sono espressamente esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata. I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d'ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza. È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all'art. 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai c. da 1 a 16 dell’art. 32 del decreto. L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’Inps ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 e a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021. L’indennità a favore dei lavoratori domestici, invece, spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18.5.22. L’erogazione è effettuata dall’Inps previa domanda. Sempre previa domanda, l'Inps eroga il bonus ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Domanda da presentare anche per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L’indennità spetta (con particolari requisiti e su domanda) ai titolari di Cococo., ai lavoratori autonomi privi di P. IVA e ai venditori a domicilio. Tutte le info nell’approfondimento di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro del 9 giugno 2022.