Le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici sono state anticipate al 30 giugno 2022. È statomodificato l'art.15, c.4-bis, della legge n. 221/12, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, anticipando dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’obbligo di dotarsi del POS e di accettare pagamenti elettronici. Pertanto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Lo stesso articolo prevede che tale obbligo non trovi applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla Legge n. 689/81), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'art.16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. Viene, dunque, esclusa la possibilità, prevista in generale dalla norma come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Le nuove regole sono state introdotte per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel PNRR, riassunte nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Il documento si concentra poi sull’altra novità introdotta dal decreto legge citato, ovvero l'entrata in vigore dal prossimo primo luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, che finora erano esclusi. Si tratta di soggetti in regime di vantaggio contribuenti in regime forfetario e associazioni che hanno esercitato l’opzione e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro. Info dai Consulenti del Lavoro.