Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi dell’INPS, è l’Istituto che ha, pertanto, la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo, sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico: nel primo caso i lavoratori privati devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nel secondo invece dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita domiciliare, viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza (necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità, comprovati gravi motivi personali o familiari, cause di forza maggiore). I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”. L’ambito di applicazione della decadenza del trattamento economico riguarda tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. La decadenza dovrà applicarsi sia nei casi di assenza dell’interessato in occasione delle visite di controllo domiciliari, sia nei casi di sua mancata presentazione in ambulatorio.
La sanzione per l’assenza ingiustificata alla visita domiciliare dovrà applicarsi anche nel caso in cui il successivo controllo ambulatoriale confermi lo stato di malattia. Qualora l’assenza del lavoratore non venga giustificata o la giustificazione non sia riconosciuta dall’Istituto, vengono applicate le seguenti sanzioni: l’assenza alla 1^ visita comporta la perdita del trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni; l’assenza alla 2^ visita, oltre alla sanzione di cui sopra, determina una riduzione del 50% del trattamento per il residuo periodo di malattia; l’assenza alla 3^ visita comporta l’interruzione dell’indennità per il restante periodo di prognosi. Il datore potrà intervenire con una contestazione disciplinare per l’assenza non giustificata. Info dai Consulenti del Lavoro.