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Lunedì, 28 Marzo 2022 15:33

Assegni familiari in casi particolari

Dopo l’introduzione dell’assegno unico universale (AUU) dall’1.3.22, l’Inps specifica alcuni casi particolari in cui restano in vigore gli Assegni per il nucleo familiare (ANF). Per i lavoratori domestici, l’ANF viene erogato direttamente dall’Inps nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per 4 il numero delle ore di contribuzione versata nel trimestre in favore del lavoratore. Per i periodi a partire dall’1.3.22, potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli. Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le vecchie disposizioni, nel limite dei 5 anni di prescrizione.

Un altro caso particolare è l'ANF corrisposto dalla Gestione separata, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.A partire dall’1.2.22 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021. La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente all’1.3.22 nel limite della prevista prescrizione quinquennale. A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l’AUU per i figli a carico.

Per i lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti, l’Istituto può procedere al pagamento diretto degli ANF nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento, o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare. L’Inps procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti, secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie. Tali lavoratori potranno presentare, anche successivamente all’1.3.22, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28.2.22. Le richieste di ANF relative a periodi successivi all’1.3.22, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli. Informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.