Entro il prossimo 31 marzo, per gli anni 2021 e 2022, è possibile presentare la domanda telematica per il bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2021: un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità non inferiore al 60%. L’Inps, con la circolare n.39/22 fornisce le prime istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle domande e illustra la modalità di erogazione. Il contributo, previsto in favore di uno dei genitori come sopra descritti, in caso di accoglimento della domanda, sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia 2 figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo sarà pari a 300 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di 2 l’importo mensile sarà di 500 euro. Il genitore deve risultare in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: residenza in Italia; ISEE non superiore a 3.000 euro; disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale. Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura, sotto la propria responsabilità e la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporterà la revoca dal beneficio, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN.L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per: decesso del figlio, decesso del richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del figlio a terzi. Le cause di decadenza dovranno essere comunicate all’INPS entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e l’interruzione decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Tutte le info sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.