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Lunedì, 14 Marzo 2022 15:06

Disabili, tutele estese alle due parti dell’unione civile

I permessi per i lavoratori del settore privato previsti dalla legge n. 104/92 e il congedo straordinario per assistere il coniuge, i parenti o affini riconosciuti in situazione di disabilità grave, sono estesi anche ai soggetti uniti civilmente. La legge n. 104/92, prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave. La legge n. 76/16 che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi della legge n. 104/92 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. L’Inps, con la circolare n.36/22 evidenzia che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente. Per il diritto al congedo straordinario, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione. Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. La tutela del congedo straordinario non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto. Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con l’affine disabile grave da assistere. Informazioni reperibili presso i Consulenti del Lavoro.