Dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessa il riconoscimento delle prestazioni concernenti gli assegni familiari (AF). Da tale data, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio under 21, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto al nuovo Assegno unico universale (AUU), non si potranno richiedere gli assegni familiari. Al compimento del 21° anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’AUU, si potrà presentare domanda per la prestazione AF esclusivamente per soggetti diversi dai figli. Così l’Inps spiega le nuove regole con la circolare n.34/22. Dal 1° marzo 2022, quindi, nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore a 21 anni, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli automatizzati nelle banche dati, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’AUU, l’Inps accoglierà la domanda di AF per i soggetti diversi dai figli: coniuge o sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF. Le domande delle prestazioni AF possono essere presentate entro il termine di prescrizione di 5 anni. A partire dal 1° marzo 2022 l’Inps sospenderà l’erogazione di tutte le quote di AF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per i quali subentra la tutela dell’AUU.
Continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di AF riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti under 18 o, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.