///**/
Lunedì, 28 Febbraio 2022 15:01

Lavoro autonomo occasionale, cambiano le regole

Obbligatoria la preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per intraprendere un rapporto di lavoro autonomo occasionale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n.29/22 ha fornito le istruzioni operative riguardanti l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - introdotto dalla L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/21 a far data dallo scorso 21 dicembre - che dovrà essere inviata ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale del lavoro (l’elenco completo è allegato alla suddetta nota), o tramite SMS con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/15 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. L'Ispettorato, dopo aver specificato l'ambito di applicazione e i soggetti esclusi ricordava che l’obbligo riguardava i rapporti avviati o ancora in corso alla data di emanazione della disposizione. Per tutti i rapporti di lavoro in essere, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andava effettuata entro lo scorso 18 gennaio. Nella nota, infine, sono contenute le indicazioni sui dati del committente e collaboratore da inserire: dati anagrafici, luogo della prestazione, descrizione dell’attività, data inizio e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). In assenza di tale dato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è anche quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato le Faq con tutti i dettagli con un documento del 17 gennaio 22, nel quale gli esperti hanno chiarito, ad esempio, che la norma non si applica alle PA, ma solo ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Indicazioni sono arrivate poi sui dati che la comunicazione preventiva deve contenere da parte del committente e del prestatore; sulla possibilità di annullare o sostituire una comunicazione già trasmessa, sui termini da rispettare e sulle sanzioni previste in caso di violazioni.L’INL ha fornito ulteriori chiarimenti in alcune Faq contenute nella nota n.109 del 27 gennaio 22. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.