La legge di Bilancio 2022 ha integrato le norme vigenti in materia di DIS-COLL, prevedendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della medesima, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI. Le novità legislative, esaminate da Fondazione studi dei Consulenti del lavoro con la circolare n. 4/22, trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.22. Per evento di disoccupazione s’intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che la DIS-COLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione). Viene innovata anche la modalità di determinazione della durata della prestazione, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.22 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.22 sarà al massimo di 12 mesi. Per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dall’1.1.22, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. Dall’1.1.22, inoltre, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI. Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Info dai Consulenti del Lavoro.