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Lunedì, 14 Febbraio 2022 12:52

L’indennità di malattia del libero professionista

La legge di Bilancio 2022 disciplina le ipotesi di sospensione della decorrenza degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia, o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. In realtà il legislatore stabilisce che tali disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro. Pertanto, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, o in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista, o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della PA per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. Fondazione studi dei Consulenti del lavoro è intervenuta con la circolare n.4/22 sulla materia, affermando che dal testo di legge sembrerebbero, esclusi tutti gli adempimenti previdenziali, giudiziari ed assicurativi. I termini relativi agli adempimenti di cui sopra sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. Per «libero professionista» s’intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Tuttavia, il legislatore prevede espressamente che le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati, o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale. Info dai Consulenti del Lavoro.