La legge di Bilancio 2022 interviene modificando gli eventi che si verificheranno dall’1.1.22: ambito soggettivo di applicazione della NASpI, requisiti di accesso alla prestazione e misura. L’ampliamento della platea consente anche di includere, tra lavoratori dipendenti (inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, personale artistico subordinato) destinatari della tutela, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti delle cooperative e loro consorzi che manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Viene, inoltre, abrogato uno dei requisiti necessari per accedere alla prestazione: il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della prestazione. I necessari requisiti per accesso alla NASpI, quindi, risultano essere:
- stato di disoccupazione di cui al D. Lgs. n. 150/15;
- almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio.
La legge di Bilancio ha modificato agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici. Dall’1.1.22 anche le imprese cooperative e i loro consorzi (settore agricoltura) sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Tale obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dall’1.1.22 sia per quelli assunti precedentemente all’1.1.22 e ancora in forza a tale data. Ne consegue che, anche per questi ultimi, trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. La misura dell’aliquota contributiva rimane confermata all’1,61%. Nuovi soggetti a contribuzione, oltre agli operai agricoli, sono anche gli apprendisti. In ultimo, viene disposto che con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dall’1.1.22, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1°giorno del 6° mese di fruizione (sino al 31 dicembre la riduzione decorreva dal 91° giorno della prestazione). Per i soggetti che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la riduzione decorrerà dal 1°giorno dell’8°mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità. Le informazioni sono contenute nella circolare di Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro n.4/22.